Sicurezza dei luoghi di lavoro
 
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Dal 15 maggio 2008 è in vigore il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza.
È stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che attua l'art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007.

Il nuovo decreto legislativo recante il "Testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Dlgs 626/1994 , definisce meglio soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l'inosservanza delle regole di prevenzione e protezione.

Tra le principali novità contenute nel Testo Unico segnaliamo:

  • Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (articoli 2 e 3), ossia estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri stati) e a tutti i lavoratori e lavoratrici (subordinati e autonomi in qualsiasi forma, es. contratti di somministrazione, lavoratori a distanza, ecc.).
  • Valutazione dei rischi; le modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi variano a seconda del livello occupazionale: fino a 10 dipendenti ove non vengano svolte attività lavorative che presentino particolari profili di rischio i Datori di Lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate (procedure definite da un prossimo decreto interministeriale che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2010); sino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore dell'apposito decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, i Datori di Lavoro possono autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29, comma 5), ad eccezione delle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), g) nelle quali vige l'obbligo altresì di istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno.
  • Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda (articoli da 47 a 50): specificati i concetti di "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza "territoriale" e di "sito" e le loro attribuzioni come già specificate nella Legge 123/2007 ; normata la funzione dei preposti, prevedendo per questa figura apposito percorso formativo; comunicazione annuale (art. 1 dei nominativi degli RLS) all'INAIL.
  • Coordinamento delle attività di vigilanza: ruoli e i compiti degli Istituti/Enti (es. INAIL, ISPESL, ecc.).
  • Maggiori attività da parte del Medico Competente.

 

ISOGESTIONE offre servizi di consulenza alle imprese operanti in tutti i settori. In particolare abbiamo acquisito significative esperienze nel settore dell'edilizia, delle pulizie, dell'igiene alimentare e dei servizi. Nel nostro organico possediamo profili professionali conformi alle normative vigenti, in particolare per ciò che concerne il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (in quasi tutti settori ATECO) e Coordinatori per la Sicurezza nelle imprese edili.

 


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