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Definizione dei percorsi formativi dei datori di lavoro, lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi
degli art. 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni nella seduta del 21 dicembre
2011 ha approvato due importanti Accordi nell’ambito della formazione sulla salute e
sicurezza sul lavoro. Il primo è relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, mentre il secondo
riguarda la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti.
Gli Accordi definiscono quali sono i soggetti formatori dei corsi di formazione, i requisiti dei
docenti, l’organizzazione dei corsi, l’articolazione del percorso formativo, le metodologie di
insegnamento, le modalità di valutazione e di aggiornamento.
Datori di Lavoro. La formazione dei datori di lavoro per svolgere direttamente i compiti del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi è individuabile tramite il settore Ateco di
appartenenza dell’azienda a cui è associato un livello di rischio con la durata del corso (basso
16 ore – medio 32 ore - alto 48 ore). Sono previsti quatto moduli formativi articolati in base
ai seguenti contenuti: normativo-giuridico, gestione ed organizzazione della sicurezza,
individuazione e valutazione dei rischi, formazione e consultazione dei lavoratori.
L’aggiornamento ha periodicità quinquennale con una durata modulata in relazione ai livelli di
rischio (basso 6 ore – medio 10 ore - alto 14 ore).
Lavoratori. Il percorso formativo dei lavoratori è articolato in due moduli. Una formazione
generale, obbligatoria per tutti i lavoratori, avente una durata minima di 4 ore, ed una
successiva formazione specifica i cui contenuti e durata sono subordinati all’esito della
valutazione dei rischi e al settore di appartenenza dell’azienda a cui è correlata una classe di
rischio (basso 4 ore - medio 8 ore - alto 12 ore). E’ previsto un corso di aggiornamento
quinquennale di 6 ore in cui verranno trattate le novità e innovazioni in materia di sicurezza.
Preposti. Oltre alla formazione per i lavoratori (formazione generale e specifica), quella dei
preposti deve essere successivamente integrata da una formazione particolare aggiuntiva
della durata minima di 8 ore in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza
sul lavoro. Il corso di aggiornamento dei preposti è quinquennale con durata di 6 ore.
Dirigenti. La durata minima della formazione dei dirigenti per la sicurezza è di 16 ore con
aggiornamento quinquennale di 6 ore ed è strutturata in quattro moduli: giuridico-normativo,
gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi,
comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Gli Accordi del 21/12/2011 chiariscono quindi fondamentali aspetti dei percorsi formativi che
fino ad oggi rappresentavano un parziale vuoto normativo. Dare seguito ad una corretta
applicazione di tali Accordi da parte di tutte le imprese consentirà di fare della formazione
non solo per soddisfare precisi obblighi di legge ma anche come processo educativo
qualificante sulle norme di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni.
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