News n. 01/2012 del 11 gennaio 2012
 
LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO IN BASE AI NUOVI ACCORDI STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011.
News n. 01/2012 del 11 gennaio 2012
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Definizione dei percorsi formativi dei datori di lavoro, lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi degli art. 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni nella seduta del 21 dicembre 2011 ha approvato due importanti Accordi nell’ambito della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il primo è relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, mentre il secondo riguarda la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti.
Gli Accordi definiscono quali sono i soggetti formatori dei corsi di formazione, i requisiti dei docenti, l’organizzazione dei corsi, l’articolazione del percorso formativo, le metodologie di insegnamento, le modalità di valutazione e di aggiornamento.

Datori di Lavoro. La formazione dei datori di lavoro per svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi è individuabile tramite il settore Ateco di appartenenza dell’azienda a cui è associato un livello di rischio con la durata del corso (basso 16 ore – medio 32 ore - alto 48 ore). Sono previsti quatto moduli formativi articolati in base ai seguenti contenuti: normativo-giuridico, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, formazione e consultazione dei lavoratori.
L’aggiornamento ha periodicità quinquennale con una durata modulata in relazione ai livelli di rischio (basso 6 ore – medio 10 ore - alto 14 ore).
Lavoratori. Il percorso formativo dei lavoratori è articolato in due moduli. Una formazione generale, obbligatoria per tutti i lavoratori, avente una durata minima di 4 ore, ed una successiva formazione specifica i cui contenuti e durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi e al settore di appartenenza dell’azienda a cui è correlata una classe di rischio (basso 4 ore - medio 8 ore - alto 12 ore). E’ previsto un corso di aggiornamento quinquennale di 6 ore in cui verranno trattate le novità e innovazioni in materia di sicurezza.
Preposti. Oltre alla formazione per i lavoratori (formazione generale e specifica), quella dei preposti deve essere successivamente integrata da una formazione particolare aggiuntiva della durata minima di 8 ore in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il corso di aggiornamento dei preposti è quinquennale con durata di 6 ore.
Dirigenti. La durata minima della formazione dei dirigenti per la sicurezza è di 16 ore con aggiornamento quinquennale di 6 ore ed è strutturata in quattro moduli: giuridico-normativo, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

Gli Accordi del 21/12/2011 chiariscono quindi fondamentali aspetti dei percorsi formativi che fino ad oggi rappresentavano un parziale vuoto normativo. Dare seguito ad una corretta applicazione di tali Accordi da parte di tutte le imprese consentirà di fare della formazione non solo per soddisfare precisi obblighi di legge ma anche come processo educativo qualificante sulle norme di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni.


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